Credito d'imposta R&S: certificazione contabile per tutti, ma senza valutazioni tecniche

28 Febbraio 2019

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nella Newsletter del 31 gennaio u.s., a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, viene introdotto l'obbligo di certificazione contabile per tutte le imprese che intendono fruire del credito di imposta R&S, a prescindere dall'obbligo di legge alla revisione legale dei conti. Per le imprese non soggette a controllo contabile la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, mentre per le altre società sarà lo stesso soggetto incaricato della revisione legale, a rilasciare tale certificazione senza deroghe di alcun tipo. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino ad un massimo di 5.000 euro, fermo restando il limite massimo annuo di 10 milioni di euro (legge 145/2018, art. 1, commi 70 e 71).

Alla luce delle novità introdotte con la Manovra 2019, il credito d'imposta R&S diviene compensabile direttamente con modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, subordinatamente all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

A titolo di esempio quindi, chi ha compensato il 16 gennaio 2019, doveva essere già in possesso della certificazione sui costi 2018 a quella data.

La circolare del Mise chiarisce che, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione), non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

In buona sostanza al revisore è solo richiesto di attestare l'effettivo sostenimento delle spese di R&S e la corrispondenza di queste ai documenti risultanti dalla contabilità dell'impresa, così come peraltro già indicato dalla Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.

La legge di Bilancio 2019 demanda invece le valutazioni di carattere tecnico ad una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o sotto progetti svolti.

Tale relazione, nel caso di attività svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile della ricerca o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante della società.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, tale relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

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