Superammortamento e iperammortamento: pagamento dell’acconto in caso di beni acquisiti in leasing


Ferma restando la possibile previsione di ulteriori proroghe nella prossima manovra finanziaria, l’attuale disciplina dei bonus ammortamenti agevola gli investimenti effettuati nel 2017 o entro il 2018 (entro il 30 Giugno 2018 per il superammortamento ed entro il 30 Settembre 2018 per l’iperammortamento) a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017:

  1. il relativo ordine risulti accettato dal venditore
  2. e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


Si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.


LEASING

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Con riferimento ai beni acquisiti in locazione finanziaria, come indicato dalla circolare 4/E di Agenzia delle Entrate del 30 Marzo 2017, la proroga al 2018 opera a condizione che entro il 31 Dicembre 2017 1) sia sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing 2) e sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con risoluzione 132/E del 24 Ottobre u.s. al fine di fornire ulteriori delucidazioni in merito agli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità precedentemente non contemplate dai documenti di prassi.

Dalla risoluzione emerge che gli investitori potrebbero adottare i seguenti comportamenti:

  1. entro il 31 Dicembre 2017, effettuazione dell’ordine - con relativa accettazione da parte del fornitore - e versamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione al fornitore per “bloccare” il bene;
  2. dopo tale data procedere all'acquisizione tramite locazione finanziaria a seguito dell’acquisto del bene da parte di una società di leasing. In quest’ultimo caso l’investitore potrebbe alternativamente:
    1. compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo. In questo caso l’investitore può, ugualmente, fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 Dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%.
    2. ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo. Anche in questo caso l’investitore può, ugualmente, fruire della maggiorazione a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.


COMPRAVENDITA

In caso di compravendita, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle due condizioni in questione entro il 31 Dicembre 2017 (accettazione dell’ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20%) risulta relativamente agevole, in quanto si tratta di momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).


APPALTO

Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente in via definitiva.

Per ciò che concerne i beni realizzati mediante contratto di appalto, l’estensione al 2018 è subordinata alla circostanza che entro la data del 31 Dicembre 2017 1) il relativo contratto di appalto sia sottoscritto da entrambe le parti e 2) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.


COSTRUZIONE IN ECONOMIA

La maggiorazione spetta anche per i beni realizzati in economia i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale arco temporale, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del TUIR, anche se i lavori risultano ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.

Per i beni realizzati in economia, trattandosi non di beni acquistati presso soggetti terzi, la prima condizione prevista dalla norma (l’accettazione dell’ordine da parte del venditore) non rileverà ai fini dell’estensione del beneficio. È necessario invece che entro il 31 Dicembre 2017 risultino sostenuti a titolo definitivo (non è pertanto sufficiente il pagamento di meri acconti) costi pari almeno al 20% di quelli che complessivamente saranno sostenuti nel periodo agevolato.



Newsletter inviata il giorno 26/10/2017


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