Patent Box: le novità del decreto interministeriale del 28 Novembre 2017


La legge 190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), modificata dal D.L. 3 del 24 Gennaio 2015, prevedeva, all’articolo 1 comma 37 e seguenti, un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti “dall’utilizzo delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili”.

Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 30 - 40 - 50% a seconda dell’anno di riferimento, del relativo ammontare.

L’opzione è facoltativa, ha durata pari a cinque periodi d’imposta a partire dall’esercizio 2015 e, una volta esercitata, è irrevocabile.

Si tratta di una riduzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa. La variazione riguarda, quindi, non un componente positivo di reddito ma una quota del reddito stesso, pari alla differenza tra i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei beni intangibili e i costi a questi riferibili. Per calcolare la variazione bisogna:

  1. determinare il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali;
  2. determinare il rapporto tra i costi di attività di R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti (compresi quelli di acquisto e gli addebiti da altre società del gruppo);
  3. moltiplicare il reddito di cui al punto 1) per il rapporto di cui al punto 2), individuando il reddito agevolabile;
  4. applicare a tale reddito agevolabile la percentuale del 50% (30% per il 2015 e 40% per il 2016).

La detassazione è applicabile sia per i beni immateriali utilizzati direttamente dall’impresa, sia con riguardo a quelli concessi in uso a terzi in cambio di un corrispettivo. Nel primo caso, in assenza di un corrispettivo pagato da terzi, il «contributo economico» che l’utilizzo del bene fornisce alla produzione del reddito complessivo è operazione che può risultare complessa e discrezionale; per tale motivo è previsto un contraddittorio obbligatorio con l’Agenzia delle Entrate.

Il regime del Patent Box è ancora attualmente in vigore, nonostante sia stata apportata qualche modifica rilevante. Infatti, per allinearsi alla normativa OCSE a cui il nostro Paese aderisce, il legislatore italiano ha varato la Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), con cui ha eliminato la possibilità di chiedere l’agevolazione sui marchi a partire dal 1° Gennaio 2017.

A seguito dell’esclusione dei marchi, il regime del Patent Box resta pertanto valido esclusivamente in riferimento all’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

È importante sottolineare che non è stato preso invece alcun provvedimento in merito al know-how: tale bene immateriale resta agevolabile, anche per le grandi imprese.

Da ricordare che a partire al periodo d’imposta 2017 le nuove opzioni vanno esercitate direttamente nella Dichiarazione dei Redditi.

Per dare attuazione all’art. 56 del D.L. n. 50/2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 Febbraio 2018 il Decreto Interministeriale 28 Novembre 2017, firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che sostituisce il vecchio decreto del 30 Luglio 2015.

Il nuovo decreto, all’art. 13 (Grandfathering) stabilisce che le opzioni sui marchi, esercitate per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2014, manterranno la propria efficacia per cinque anni e comunque fino al 30 Giugno 2021, senza ulteriore rinnovo.

Sono quindi salve le opzioni sui marchi esercitate nel 2015 e 2016.

Inoltre, il decreto prevede (all’art. 14) una procedura gestita dall’Agenzia delle Entrate che consente lo scambio di informazioni sui marchi d’impresa con i paesi terzi membri dell’Inclusive Framework on Beps con cui è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.

Nella sostanza, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione per i marchi d’impresa in base al vecchio decreto (rientrando ancora nel regime agevolato grazie alla deroga prevista dal Grandfathering), alle amministrazioni fiscali in cui ha la residenza fiscale il soggetto che ha esercitato l’opzione, entro tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi inerente il periodo d’imposta in cui il soggetto ha fruito della relativa agevolazione.

Nell’ottica di tale scambio di informazioni si comprendono i motivi per cui il decreto prevede che i soggetti che hanno richiesto l’agevolazione sui marchi debbano fornire, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014 e per ciascun periodo di imposta di efficacia di tale opzione, i nominativi dei Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti:

  1. la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;
  2. la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;
  3. le società correlate (partecipate o partecipanti per almeno il 25%) dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa oggetto dell’opzione.

Tale obbligo deve essere adempiuto dalle società in questione a mezzo della Dichiarazione dei Redditi 2018, che prevede un nuovo rigo, il RS270, con questa specifica finalità.

Infine, in merito al regime di agevolazione del Patent Box, Agenzia delle Entrate ha dichiarato che nel corso dello scorso anno sono stati conclusi oltre 430 accordi che permetteranno alle aziende firmatarie di sfruttare tale bonus fiscale.

A queste vanno aggiunte le 788 dell’anno precedente, per un totale di oltre mille Patent Box chiusi in due anni.

Numeri che appaiono relativamente bassi in rapporto alle aziende che hanno richiesto l’accesso al regime (3.696 istanze per il 2015 e 3.265 per il 2016).

Si capiscono quindi le diverse richieste di accelerazione giunte da più parti per rendere più efficace tale regime agevolativo.



Newsletter inviata il giorno 25/01/2018


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