IPER ammortamento: tutte le novità del 2019

La proroga

La proroga contenuta nel comma 60, art.1, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, prevede che siano iper ammortizzati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 Dicembre 2019, ovvero entro il 31 Dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


La nuova disciplina

Il successivo comma 61 introduce un meccanismo di maggiorazione del costo di acquisizione fiscalmente deducibile basato sui seguenti scaglioni:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;
  • 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni.

La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi superiore al limite dei 20 milioni di euro.
Gli importi degli investimenti previsti dalla norma per l’applicazione degli scaglioni e del tetto massimo vanno intesi quale importo complessivo annuale degli investimenti, a prescindere dal valore unitario dei singoli acquisti.
La combinazione tra primo e secondo scaglione (170% e 100%) fa sì che il nuovo meccanismo a scaglioni rimanga conveniente, rispetto al vecchio regime, per investimenti complessivamente inferiori a 3,5 milioni.
Il nuovo meccanismo a scaglioni potrebbe però generare alcune incertezze applicative in presenza di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro ripartiti tra più beni aventi aliquote di ammortamento fiscale diverse tra loro.
In questa situazione, infatti, la norma non chiarisce come vada ripartita la maggiorazione sui diversi beni, quindi, in caso di acquisto di due cespiti di importo pari a 2 milioni ciascuno, non viene stabilito se sia possibile maggiorare in misura pari al 170% il costo di acquisto del bene con l’aliquota d’ammortamento più alta e del 117,5% (500.000 x 170% +1.500.000 x 100%) il costo di acquisto dell’altro bene, oppure se, al contrario, sia necessario seguire un criterio proporzionale.
A nostro parere, tenuto conto del fatto che stiamo parlando di un beneficio fiscale che non trova rappresentazione nel bilancio d’esercizio, che restano confermate le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi (articolo 1, commi 35 e 36, della legge 205/2017) e che i beni agevolati acquisiti a partire dal 14 Luglio 2018 sono soggetti al meccanismo di recapture previsto dall’articolo 7 del Dl 87/2018, sembrerebbe plausibile lasciare facoltà alle imprese di spalmare gli investimenti sugli scaglioni in base a proprie valutazioni di convenienza legate a fattori di natura tecnico-produttiva.
Resta inteso che, come recentemente confermato anche da Agenzia delle Entrate nel Video Forum 2019, organizzato da Italia Oggi, i limiti introdotti dal nuovo regime dell'iperammortamento, riguardano solo i «nuovi» investimenti, ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60.
Quindi, gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle diverse percentuali di maggiorazione di cui al comma 61, sono solo quelli effettuati dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019, ovvero dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%.


La vecchia disciplina in vigore fino al 31.12.2018

Ne consegue che, agli investimenti effettuati entro il 31 Dicembre 2019, aventi l’ordine di acquisto accettato dal venditore entro il 31 Dicembre 2018 e, per i quali, fosse versato, entro lo stesso termine, un acconto in misura almeno pari al 20%, continuerà ad applicarsi la disciplina in vigore fino al 31 Dicembre 2018, che prevedeva la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni 4.0 in misura pari al 150%, a prescindere dall’ammontare degli investimenti effettuati.
In base alla proroga dell’iperammortamento prevista dal comma 60, un’impresa che avesse acquistato un bene 4.0 da 2,5 milioni di euro, avendo l’ordine di acquisto accettato dal venditore entro il 31 Dicembre 2018 e avendo pagato l’acconto del 20% entro la stessa data, qualora ricevesse il bene nel 2020, anziché entro la fine del 2019, potrebbe comunque godere dell’iperammortamento in base alle percentuali di maggiorazione previste dal comma 61, ottenendo una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile del 170% anziché del 150%, pertanto, concettualmente, non dovrebbe essere preclusa la possibilità di fruire del nuovo regime agevolativo per tutti coloro che, a fine 2018, hanno pagato l’acconto del 20% per garantirsi la possibilità di godere dell’iperammortamento in base al vecchio regime in vigore fino al 31 Dicembre 2018.


I software di cui all’Allegato B della Legge 232/2016

Il comma 62 della Legge di Bilancio 2019 proroga, nello stesso periodo temporale dell’iperammortamento, la maggiorazione del 40% del costo per gli investimenti in beni immateriali con le caratteristiche di cui all’allegato B) alla legge 232/2016. Il bonus spetta (anche per più beni immateriali) alle imprese che effettuano almeno un investimento che usufruisce della proroga dell’iperammortamento disposta dalla legge di Bilancio.
Il comma 229 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce, mediante una norma interpretativa, che la maggiorazione del 40% si applica anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud-computing, a beni immateriali agevolati, cioè i software di cui all’Allegato B della Legge 232/2016, limitatamente alla quota di canone di competenza del periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.


Novità positive in arrivo per i magazzini autoportanti

Il dl “semplificazioni” ha subito diverse modifiche nel suo passaggio al Senato e attende ancora l'approvazione definitiva. Nel testo approvato al Senato, in data 29 Gennaio 2019, viene risolta una questione che stava creando molte incertezze tra le imprese che stanno realizzando progetti 4.0 in ambito logistico.
In particolare, la Risoluzione 62/E di Agenzia delle Entrate del 9 Agosto 2018, aveva escluso dall’iperammortamento le scaffalature dei magazzini autoportanti, in quanto elementi propri del fabbricato, annoverabili a tutti gli effetti tra le “costruzioni” da includere nella stima catastale.
Il decreto in commento, che dovrà essere convertito in legge entro il 12 Febbraio p.v., ai soli fini dell’applicazione della disciplina dell’iperammortamento, prevede invece che, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla Legge 232/2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.



Newsletter inviata il giorno 31/01/2019


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