Credito d’imposta R&S: come cambia l’indicazione nel modello Redditi 2019

Nel corso del 2018 sono state introdotte alcune importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta R&S (articolo 1, comma 35, legge 190/2014), in particolare, sia il Dl 87/2018 (articolo 8) che la legge 145/2018 (articolo 1, commi 70-72), hanno realizzato provvedimenti che, almeno in parte, producono un effetto retroattivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, quindi, tali modifiche sono state recepite nei modelli delle prossime dichiarazioni.

Sotto il profilo compilativo, il raffronto con il modello Redditi 2018, consente di constatare che, il rigo RU100 (appositamente dedicato al credito d’imposta in commento), pur mantenendo sette campi, viene ora strutturato in modo differente rispetto allo scorso anno.

Nel campo 1 occorre ancora indicare l’importo della media storica dei costi di R&S sostenuti nel triennio 2012-2014, ma per effetto dell’articolo 8 del Dl 87/2018, dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (14 luglio 2018), non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali (anche in licenza d’uso), derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo, quindi, al fine di raffrontare attività e valori economici omogenei tra loro, tali costi vanno esclusi anche dal calcolo del parametro storico e quindi dal campo 1.

Il campo 2 resta dedicato alla ricerca intra-muros, cioè ai costi sostenuti dall’impresa per il personale, alla quota parte derivante dall’utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio, alle competenze tecniche e alle privative industriali. Le commesse di ricerca commissionate ad imprese del gruppo (ricerca infragruppo) che, in base alle indicazioni fornite dalla circolare di Agenzia delle Entrate 5/E del 2016, sono da riqualificare come spese di R&S intra-muros, non vanno invece inserite in questo campo, così come non vanno inseriti nel campo 2 i costi sostenuti su commessa ricevuta da soggetti esteri ubicati in paesi in “white list” (da inserire nel successivo campo 4).

Il campo 3 prevede l’esposizione del dettaglio dell’importo indicato nel precedente campo 2 corrispondente al solo costo del personale, compresi amministratori e collaboratori.

Nel campo 4 occorre sempre indicare i costi di R&S sostenuti per attività commissionata dall’estero, ma, a differenza di quanto avvenuto nel periodo d’imposta precedente, è necessario considerare che, il comma 72 della legge 145/2018, ha interpretato in senso restrittivo la disposizione che consentiva, a partire dal 2017, di riconoscere il credito d’imposta anche alle imprese residenti - o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti - che eseguono le attività di R&S sulla scorta di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in paesi in “white list”, nel senso che, ai fini del calcolo del credito d’imposta, rilevano esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia. Dal campo 4 andranno quindi esclusi tutti i costi relativi ad attività di R&S subappaltate dal commissionario italiano ad altri soggetti per realizzare la ricerca.
Sul punto sono attesi alcuni chiarimenti, soprattutto con riferimento alla gestione di eventuali comportamenti difformi adottati dalle imprese nel 2017, al subappalto di attività di R&S non rilevanti o ad altre imprese ubicate sul territorio nazionale appartenenti al medesimo gruppo.

Il campo 5 è quello dedicato alla ricerca extra-muros, cioè alle commesse di ricerca affidate ad università, altri enti di ricerca, imprese terze (sia italiane che estere), escluse quelle dello stesso gruppo.
La ricerca extra-muros, di cui al campo 5, viene poi specificata nel campo 6 con riferimento alle commesse affidate a imprese estere (escluse quelle appartenenti allo stesso gruppo del committente), mentre vengono indicate distintamente nel campo 7 le commesse affidate infragruppo (sia in Italia che all’estero).

In ultimo, si rammenta che, l’omessa compilazione del quadro RU non comporta la decadenza dal diritto di fruire del beneficio fiscale, ma costituisce una violazione di natura meramente formale, alla quale si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/97 (da 250 euro a 2mila euro), con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.



Newsletter inviata il giorno 28/02/2019


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