Credito d'imposta R&S 2015-2020: nuove indicazioni da MiSe e Agenzia delle Entrate

11 Ottobre 2017

Il bonus R&S, istituito con la Legge di Stabilità 2015 e potenziato dalla Legge di Bilancio 2017, agevola le spese di R&S 2015 - 2020relative a:

A. personale dipendente o in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni,

B. strumenti e attrezzature di laboratorio,

C. ricerca commissionata a terzi,

D. competenze tecniche e privative industriali.

L'incentivo consiste in un credito d'imposta calcolato sul valore incrementale delle spese di ricerca e sviluppo registrate in ciascuno dei periodi d'imposta 2015 - 2020 di vigenza dell'agevolazione per cui si intende beneficiare dell'agevolazione rispetto alla media annuale delle medesime spese nel triennio 2012-2014.

In virtù della Legge di Bilancio 2017, da quest'annoviene quadruplicato da 5 a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare, l'aliquota agevolativa applicabile al valore incrementale degli investimenti in R&S aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. Sino al 2016 trovano invece applicazione due aliquote (25% e 50%) a seconda della tipologia di costi sostenuti, essendo riservata l'aliquota del 50% solo al personale altamente qualificato e alla ricerca extra muros.

Negli ultimi giorni sia il Ministero dello Sviluppo Economico sia Agenzia delle Entrate sono intervenuti a fornire chiarimenti e delucidazioni in merito all'individuazione delle attività di R&S agevolabili e all'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti:

- Settori del Made in Italy che prevedono la realizzazione di un campionario

- Arco temporale di applicazione dell'agevolazione e modalità di calcolo del beneficio

- Settori delle Scienze della Vita: riconducibilità tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili di studi clinici non interventistici e studi clinici di fase IV

- Acquisto di materiali per la realizzazione interna del prototipo di un macchinario

- Lavorazioni speciali esternalizzate senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso

- Costi relativi a personale non altamente qualificato, che svolge la propria attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione

- Costi per personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato

- Spese relative a contratti di ricerca dei costi riferibili a consulenze regolatorie

- Ammissibilità come spesa extra-muros dei costi relativi a commesse di ricerca tra imprese aventi il medesimo consiglio di amministrazione

SETTORI DEL MADE IN ITALY CHE PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPIONARIO

Lo scorso 29 Settembre il MiSE ha implementato la sezione Domande di approfondimentodel proprio sito istituzionale con riferimento al credito d'imposta R&S. In particolare sono state fornite importanti delucidazioni per tutti i settori afferenti alla produzione creativa.

Per il settore tessile moda, l'intervento del Ministero si limita a ribadire quanto già indicato dalla circolare ministeriale n. 46586 del 16 Aprile 2009. In particolare, viene confermato che è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi che può astrattamente individuarsi quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l'agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell'imprenditore, non essendo invece agevolabili modifiche ordinarie o di routine, quali attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio.

Degna di nota è l'estensione, operata dal Ministero, delle predette considerazioni ad ogni altro settore afferente alla produzione creativa (a mero titolo esemplificativo calzature, occhiali, gioielleria, ceramica), per cui saranno agevolabili i costi inerenti alle fasi della ricerca e ideazione estetica e alla conseguente realizzazione dei prototipi collegata ai campionari.

ARCO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO DEL BENEFICIO

Il credito d'imposta R&S si applica sui costi sostenuti ai sensi dell'art. 109 del TUIR a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 Dicembre 2020 con riferimento al valore incrementale rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015.

Nell'ambito della risoluzione 121/E di Agenzia delle Entrate, pubblicata il 9 Ottobre u.s., trova esplicita disciplina l'ipotesi in cui il soggetto che intende fruire del credito d'imposta R&S modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale introducendo un primo periodo agevolabile (ovvero il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014) corto, ossia inferiore a 12 mesi. Il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell'agevolazione. Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questo caso,per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, anche la media va ragguagliata.

Nel documento di prassi, Agenzia delle Entrate ha precisato che l'arco temporale di applicazione dell'agevolazione disposto dalla norma corrisponde a 72 mesi, che equivalgonogeneralmente a complessivi sei periodi di imposta. Per effetto delle modifiche dell'ambito temporale dell'esercizio sociale, non assumono rilievo gli investimenti effettuati nei mesi del periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2020 che eccedono i 72 mesi. Anche in questo caso, se nell'ultimo periodo di imposta occorrerà considerare solo i mesi che concorrono a raggiungere il predetto limite temporale, nel rispetto del principio di omogeneità dei valori messi a confronto,si dovrà procedere al ragguaglio della media storica di riferimento.

SETTORI DELLE SCIENZE DELLA VITA: RICONDUCIBILITA' TRA LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI DI STUDI CLINICI NON INTERVENTISTICI E STUDI CLINICI DI FASE IV

Nell'ambito della risoluzione 122/Edel 10 Ottobre u.s. Agenzia delle Entrate ha specificato che sono sempre ammissibili gli studi clinici non interventistici, mentre gli studi di fase IV sono riconducibili tra le attività di ricerca e sviluppoeleggibili al credito d'imposta, limitatamente agli studi di natura medico-scientifica.

ACQUISTO DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE INTERNA DEL PROTOTIPO DI UN MACCHINARIO

Come indicato nella sopra citata risoluzione 122/E, la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato, quand'anche impiegati per la realizzazione interna dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all'agevolazione.

Invero, nell'ambito della voce relativa a “strumenti e attrezzature di laboratorio” sono ammissibili le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili abitualmente impiegati dall'impresa per attività di R&S, anche quelli il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione interna del prototipo.

LAVORAZIONI SPECIALI ESTERNALIZZATE SENZA LE QUALI SAREBBE IMPOSSIBILE REALIZZARE IL PROTOTIPO STESSO

La risoluzione 122/Eha chiarito che i costi di esternalizzazione di attività riconducibili alla ricerca e sviluppo o che abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros agevolabili al 50%. Tra di essi possono rientrare ad esempio i contratti commissionati a terzi per la realizzazione di componenti originali o per l'adattamento, con carattere innovativo, di componenti non originali.

Al contrario, i costi di esternalizzazione necessari ai fini dell'attività di ricerca che non presentano carattere di innovazione, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso, rientrano tra le competenze tecniche agevolabili al 25% sino al 2016 e al 50% dall'esercizio successivo.

COSTI RELATIVI A PERSONALE NON ALTAMENTE QUALIFICATO, CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN TOTALE AUTONOMIA DI MEZZI E ORGANIZZAZIONE

Come precisato nella risoluzione 122/Enon può escludersi a priori che anche per il personale non altamente qualificato operante in totale autonomia di mezzi e di organizzazione, così come per quello altamente qualificato, possano sussistere circostanze tali da ricondurre i relativi costi a quelli attinenti alla ricerca commissionata agevolabile al 50%. Se il contribuente non è in grado di provare l'esistenza di un contratto di ricerca deve prudenzialmente considerare la spesa eleggibile quale “competenza tecnica” agevolabile al 25% sino al 2016 e al 50% dall'esercizio successivo piuttosto che come “ricerca commissionata”.

COSTI PER PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO ASSUNTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

La circostanza che il contratto di apprendistato sia anche di tipo formativo non esclude che il personale impiegato con detta tipologia contrattuale possa apportare le proprie conoscenze e competenze tecnico-scientifiche all'attività di ricerca e sviluppo. Conseguentemente, la risoluzione 122/Eha confermato che il costo relativo al personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato, nella misura in cui l'apporto fornito da detto personale sia direttamente connesso allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, può rientrare all'interno dei costi di personale ammissibili al credito d'imposta agevolabili al 50%.

SPESE RELATIVE A CONTRATTI DI RICERCA DEI COSTI RIFERIBILI A CONSULENZE REGOLATORIE

In ambito tecnico scientifico, per consulenza regolatoria si intende l'insieme di tutte quelle attività connesse e propedeutiche all'immissione sul mercato di un farmaco e/o alla brevettabilità dello stesso e/o di un processo.

In merito, Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 122/E, ha ritenuto ammissibili le spese per consulenze regolatorie finalizzate alla definizione delle caratteristiche scientifiche e del disegno dello studio clinico; al contrario, non possano essere ammissibili al credito d'imposta le spese attinenti attività regolatorie finalizzate alla preparazione della documentazione destinata all'ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire lo studio e, più in generale, le spese attinenti attività di natura meramente burocratica.

Analogo discorso vale per gli oneri, detti “fees”, ossia il corrispettivo richiesto dalle autorità preposte per l'esame della richiesta di commercializzazione di nuovi prodotti o per permettere la prosecuzione della vendita degli stessi nei singoli stati dell'Unione europea o extra-europei: si ritengono ammissibili gli oneri, detti “fees”, finalizzati agli studi clinici; non si ritengono invece ammissibili quelli riconducibili ad adempimenti amministrativi.

AMMISSIBILITÀ COME SPESA EXTRA-MUROS DEI COSTI RELATIVI A COMMESSE DI RICERCA TRA IMPRESE AVENTI IL MEDESIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come indicato dal predetto documento di prassi, occorrerà verificare caso per caso che nell'ambito dei rapporti tra imprese non sussistano influenze dominanti idonee ad incidere sul reale costo di mercato della commessa e, quindi, sul beneficio ad essa collegato; se così fosse, si dovrebbe considerare la ricerca come commissionata infragruppo, con necessità del dettaglio analitico dei costi sostenuti dal commissionario. A titolo esemplificativo, a fronte di un socio persona fisica comune a due società A e B, socio di maggioranza di A che sia al contempo membro dei due consigli di amministrazione, pur senza possedere quote di B in misura superiore al 49%, non si può escludere a priori che il possesso di un pacchetto del 49% dei voti non attribuisca, nel caso concreto, una influenza dominante sui rapporti societari, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile.

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